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Legge 11/01/2001 n. 7

"Legge quadro sul settore fieristico" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell’Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

3. L’attività fieristica è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture nonchè l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonchè la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) «fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) «fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) «mostre-mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) «espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

f) «superficie netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

g) «enti fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica.

Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, purchè non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Art. 4. (Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche)

1. L’esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell’Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all’Unione europea possono esercitare l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l’autorizzazione può essere subordinata all’esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.

2. Anche ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l’evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l’autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell’autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l’attività da almeno un anno in analogo settore merceologico;

b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell’articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonchè per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’iniziativa;

d) le quote di partecipazione poste dall’organizzatore a carico dell’espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.

4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s’intende accolta qualora l’amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.

Art. 5. (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell’iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza: a) del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito eventualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale; b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale; c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell’apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell’Unione europea.

Art. 6. (Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche)

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con cessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell’anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l’indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l’attuazione e per l’iscrizione nel calendario ufficiale annuale.

3. Possono svolgersi con la qualifica di «fiera internazionale» o «fiera nazionale » solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.

4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all’anno.

Art. 7. (Comitato tecnico-consultivo)

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il Comitato tecnicoconsultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed è composto da:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo, dell’agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

 

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